Art. 4.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 541 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

      «b) comprende almeno:

          1) la denominazione del medicinale e la denominazione comune del principio o dei princìpi attivi nello stesso contenuti;

 

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          2) un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o sull'imballaggio esterno; nella pubblicità scritta l'invito deve risultare facilmente leggibile dal normale punto di osservazione; nella pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica l'invito deve essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al corpo 9. Nella pubblicità telematica e radiotelevisiva la velocità del messaggio fonico deve permettere la comprensione dell'invito; l'invito scritto deve essere facilmente leggibile dal normale punto di osservazione»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Caratteristiche e contenuto minimo della pubblicità sui medicinali per uso umano presso il pubblico».